Verbale di Accordo del 10.01.2024 – Rinnovo Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro Bari e Bat
Verbale di Accordo del 10.01.2024 – UNA TANTUM
Verbale di Accordo del 10.01.2024 – DIRITTO ALLO STUDIO
Verbale di Accordo del 17.01.2024 – VERIFICA E DETERMINAZIONE EVR ANNO 2024
Verbale di accordo – Rinnovo contratto Collettivo provinciale di Lavoro Bari e Bat 24.02.2017
Stralcio Verbale Accordo del 23-10-2014
Accordo 13-04-2012 di rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale
Accordo 13-04-2012 su prestazione per carenza di malattia
Verbale Accordo Rinnovo C.I.P.L. 29 Gennaio 2007
Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 29 Gennaio 2000 per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini della Provincia di Bari
Sistema di informazione
La Sezione Costruttori Edili dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Bari e la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni, ritenuta l’importanza fondamentale che assume l’attività edilizia nella Provincia di Bari sotto il profilo economico e sociale e nel riconoscere la validità del sistema di informazione, così come previsto dal C.C.N.L., si impegnano nel rispetto delle proprie autonomie a darvi piena attuazione. Convengono sulla necessità di ricercare punti comuni di impegno affinché si proceda ad una ordinata ed organica programmazione dello sviluppo del settore. In tale visione le parti si impegnano ad assumere iniziative attraverso interventi presso le pubbliche amministrazioni tali da favorire l’accelerazione della realizzazione dei programmi, delle procedure ed organizzazione degli appalti nonché l’utilizzo, nei tempi previsti, dei flussi finanziari destinati onde consentire al settore il superamento della crisi strutturale ed occupazionale da cui è investito. A tal fine ed in conformità a quanto regolamentato in sede nazionale, la Sezione Costruttori Edili e la Federazione Provinciale dei Lavoratori delle Costruzioni, nelle rispettive autonomie di valutazione e responsabilità, concordano che due volte l’anno (marzo e settembre) si incontreranno per esaminare congiuntamente la situazione del settore. Nel corso di tali incontri la Sezione Costruttori Edili fornirà, in applicazione e secondo la normativa concordata in sede nazionale, informazioni globali sui programmi, sullo stato e sulle prospettive della produzione, dell’occupazione nel settore, specifiche informazioni sulle iniziative consortili, sulla struttura dell’occupazione per sesso, per età e categoria e sul mercato del lavoro, sulla formazione professionale del territorio, sull’appalto e subappalto, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo anche in riferimento alla evoluzione tecnologica.
Art. 1 – Qualifiche
Fermo restando quanto disposto dall’art. 78 del vigente c.c.n.l. restano confermate la qualifica di operaio specializzato ai fognini che scendono nei pozzi neri o tombini per eseguire lavori di spurgo e quella di operaio qualificato ai muratori a secco. Inoltre, alla voce 15 degli operai specializzati restano confermate le aggiunte delle parole “e intonachista” dopo le parole “stuccatore e riquadratore” e alla voce 18 degli operai qualificati le parole “e intonachista” dopo le parole “stuccatore comune”. Infine, a decorrere dall’1-1-1981, le parti convengono di inserire fra gli operai di 3° livello il capo cantiere che sovraintende e coordina le attività dell’intero cantiere, essendo a ciò espressamente preposto dall’imprenditore o da suo delegato, anche per quanto attiene all’organizzazione e all’impiego delle maestranze tutte che operano nel cantiere nonché ai compiti di cui agli artt. 4 e 5 del D.P. R. 27-4-1955, n. 547 se espressamente a ciò delegato dall’impresa.
Art. 2 – Formazione professionale
Le parti, fermi restando i contenuti di cui all’art.93 del vigente c.c.n.l. consapevoli della grande importanza della formazione professionale quale strumento di elevazione culturale e professionale dei lavoratori e con l’impegno ad operare per conseguire un coordinamento regionale auspicano, per quanto di propria competenza, la sollecita realizzazione del Formedil regionale nel rispetto della disciplina prevista nello statuto del Formedil nazionale. Concordano che il Centro per la Formazione delle Maestranze edili abbia una presenza territoriale più ampia ed articolata anche attraverso l’attuazione di corsi di qualificazione professionale a tempo pieno al fine di creare reali condizioni per l’ingresso nel settore di nuove forze lavorative. Quanto innanzi nel pieno rispetto delle norme contenute nell’8° capoverso dell’art.87 del vigente c.c.n.l. Le parti inoltre riconoscono la necessità che l’Ente Scuola potenzi e diversifichi la propria attività corsuale e tenga conto delle nuove esigenze formative conseguenti alle innovazioni tecnologiche sulla base dell’analisi permanente e sistematica dell’evoluzione del settore e del mercato del lavoro. In tale presupposto, la sezione edile si adopererà per favorire l’ingresso nel settore di giovani che hanno acquisito la qualifica direttamente dalla Scuola Edile. Le parti infine si danno atto della opportunità di sviluppare una azione congiunta allo scopo di favorire l’occupazione delle maestranze qualificate nell’ambito dei programmi di formazione organizzati dall’ Ente Scuola. A tale proposito si attiveranno affinchè la Commissione Regionale per l’impiego della Puglia assuma ai sensi di quanto previsto dall’art.25 della legge 56/1987, una delibera che consenta l’assunzione nominativa delle unità alle quali è stata attribuita la qualifica direttamente dalla Scuola Edile dopo il superamento dell’esame finale. Ai relativi oneri si farà fronte attraverso il contributo a favore della Scuola Edile che a decorrere dall’1-10-89, è fissato nella misura dell’1% sugli emolumenti di cui all’art. 25, punto 3) del vigente c.c.n.l. relative alle ore ordinarie di lavoro. Fino a tale data il contributo rimane fissato nella misura dello 0,92%. Una quota parte del predetto contributo, pari allo 0,10%, è destinata al finanziamento del Comitato Paritetico per la Prevenzione Infortuni, l’igiene e l’Ambiente di Lavoro secondo le modalità stabilite nell’articolo Ambiente di Lavoro del presente contratto.
Art. 3 – Diritto allo studio
Fermi restando la validità ed i limiti dell’art. 91 del vigente c.c.n.l., le parti confermano che gli oneri aziendali relativi all’esercizio del diritto allo studio da parte dei lavoratori occupati nelle imprese del settore rimangono mutualizzati attraverso il versamento alla Cassa Edile di un contributo pari allo 0,05% sugli emolumenti di cui all’art. 25 punto 3) del c.c.n.l. relativi alle ore ordinarie del lavoro. A fronte di tali versamenti le imprese, qualora i loro dipendenti si avvalgano delle facoltà di utilizzare il diritto allo studio nelle ore coincidenti con l’orario normale di lavoro e secondo le modalità ed i limiti previsti dall’art. 86 lettera b) del vigente c.c.n.l., erogheranno le retribuzioni agli aventi diritto e saranno quindi rimborsate, attraverso conguaglio diretto con i contributi da versarsi alla Cassa Edile dei relativi importi orari erogati a titolo di cui sopra.
Art. 4 – Orario di lavoro
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 lettera a) del vigente c.c.n.l., l’orario normale contrattuale di lavoro per tutti gli operai di produzione nonchè per gli impiegati del settore è di 40 ore settimanali per tutti i mesi dell’anno ripartite di norma, su cinque giorni dal lunedì al venerdì. Resta confermato quanto stabilito all’art. 5 lettera b) e dall’art. 44 del c.c.n.l. 7-10-1987 in materia di riduzione di orario e permessi individuali. Gli austisti, che a norma di legge, rientrano tra i lavoratori addetti a mansioni discontinue sono considerati operai con mansioni continue, quando a questi viene richiesta e dagli stessi effettuata una applicazione assidua e continuativa. In riferimento agli interventi di grandi opere di rilevanza sociale e di utilizzo urgenti le parti convengono sulla eventualità di ricercare forme di flessibilità per una più funzionale esecuzione delle opere stesse in relazione ai tempi di consegna, anche in funzione di una qualificazione dei livelli occupazionali.
Art. 5 – Ferie
Fermo restando quanto previsto dall’art. 16 del vigente c.c.n.l. le parti convegono che il godimento delle ferie avvenga nel seguente modo:
1) due settimane da godere nel mese di agosto di ogni anno e, di norma, nella seconda e terza settimana del mese;
2) una settimana nel periodo invernale da concordare con le Rappresentanze sindacali aziendali;
3) la quarta settimana sarà fatta godere in diversi periodi dell’anno su richiesta del lavoratore compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive delle imprese.
Nel caso indicato al precedente punto 1) l’impresa comunicherà ai lavoratori, sulla base dei programmi produttivi in atto, il periodo di godimento delle ferie due mesi prima.
Art. 6 – Trasferta
Per la provincia di Bari i limiti territoriali di cui al 2° comma dell’art. 22 del c.c.n.l. 6-7-83 restano confermati in km 7 dalla sede del Municipio di Bari per la Città di Bari ed in km 2,500 dalla sede Municipio o dalla delegazione Municipale, rispettivamente per i Comuni o le frazioni di Comuni ove ha sede il cantiere.
Art. 7 – Cantieri in Estensione
Fermo restando quanto previsto dal vigente c.c.n.l. le parti concordano che, per i cantieri in estensione, intendendosi per tali quelli che per la specifica natura dei lavori si estendono per vari chilometri, il centro di raccolta presso il quale dovranno trovarsi gli operai all’inizio ed alla fine dell’orario di lavoro giornaliero è il punto base di ogni singolo lavoro così come preventivamente determinato e indicato dall’impresa.
Art. 8 – Indennità di trasporto
Le parti, consapevoli delle carenze dei trasporti pubblici, effettueranno interventi presso le Autorità competenti affinchè siano potenziati i servizi e le strutture dei trasporti stessi. Allo scopo di sensibilizzare gli operai ad un maggiore utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto, viene confermata una indennità a titolo di concorso nelle spese di trasporto. La misura di tale indennità è concordata in euro 0,70 a decorrere dal 1° luglio 2003 per ogni giornata di effettiva presenza in cantiere e, solamente se la erogazione dovesse avere carattere continuativo, sarà computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di preavviso con esclusione, comunque, di tutti gli altri istituti contrattuali ed in particolare di quello di cui all’art. 19 del vigente C.C.N.L., essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell’indennità stessa. Tale indennità non è comunque dovuta nel caso in cui l’impresa ritenga di provvedere al trasporto degli operai con mezzi propri o quando l’operaio stesso percepisca l’indennità di trasferta nei casi previsti dall’art. 22 del vigente C.C.N.L.
Art. 9 – Indennità sostitutiva di mensa
Le parti, riconosciuta la validità sociale dell’istituzione della mensa e tenuto peraltro conto che, al momento mancano quelle infrastrutture neccessarie per tale istituzione, convengono che a favore degli operai venga erogata una indennità sostitutiva di mensa nella misura di euro 45 mensili a decorrere dal 1° luglio 2003. Il predetto importo sarà decurtato di tanti 173esimi per quante ore di assenza, a qualsiasi causa dovute, il lavoratore avrà comunque effettuato nel mese. Sul predetto importo non va computata la percentuale di cui all’art. 19 del C.C.N.L. vigente in quanto nella sua determinazione è stato già tenuto conto dell’incidenza per ferie, gratifica natalizia, riposi annui retribuiti. Restano salve eventuali migliori situazioni in atto, nel qual caso, non trova applicazione il presente articolo.
Art. 10 – Indennità territoriale di settore per gli operai e premio di produzione per gli impiegati
In attuazione degli artt. 12 e 47 C.C.N.L. 29.01.2000 l’indennità territoriale di settore per gli operai ed il premio di produzione per gli impiegati restano fermi nelle cifre di cui agli artt. 10 e 11 del contratto integrativo provinciale 27 luglio 1989 che vengono qui di seguito riportati:
Indennità territoriale di settore | |
– op. 4 livello | € 0,60 |
– operaio specializzato | € 0,55 |
– operaio qualificato | € 0,50 |
– operaio comune | € 0,44 |
– custodi, guardiani, portinai, fattorini usceri ed inservienti | € 0,39 |
– custodi, portinai e guardiani con alloggio | € 0,35 |
Premio produzione impiegati | |
– impiegato 1° cat. super | € 151,64 |
– impiegato 1° cat. | € 141,92 |
– impiegato 2° cat. | € 117,16 |
– assistente tecnico già in 3° cat. | € 101,71 |
– impiegato 3° cat. | € 92,50 |
– impiegato 4° cat. | € 83,74 |
– impiegato 4° cat. primo impiego | € 72,60 |
Art. 11 – Elemento economico territoriale
In conformità all’accordo nazionale 29 gennaio 2002, l’elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 12 e 39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000. L’elemento economico territoriale di cui all’art. 39 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 è stabilito nella misura dell’11% a decorrere dal 1° febbraio 2003 e nella misura del 14% a decorrere dal 1° gennaio 2004 sui minimi di paga base e di stipendio vigenti al 1° gennaio 2003. Tali percentuali sostituiscono il tetto del 7% già previsto con il contratto integrativo provinciale 8 febbraio 1999. Nella determinazione dell’elemento economico territoriale – la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal c.c.n.l. 29 gennaio 2000 – le parti sottoscrittrici tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Bari, dell’andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori:
• numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, nonchè numero ore lavorate e relativo monte salari;
• numero ed importo complessivo dei bandi di gara di appalto di opere pubbliche;
• numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
• numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile;
• numero degli addetti nel settore iscritti nelle liste di mobilità;
• attivazione di stanziamenti da parte di Enti pubblici per opere cantierizzate. Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell’elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, nel mese di gennaio, nel rispetto dei limiti di cui all’accordo nazionale 29 gennaio 2002 raffrontando l’andamento del settore e dei suoi risultati del periodo 1° ottobre / 30 settembre di ciascun anno rispetto a quello immediatamente precedente. Le parti definiranno l’importo dell’elemento economico territoriale per l’anno in esame formalizzando le intese raggiunte.
Le parti all’atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.
Misura dell’elemento economico territoriale
A partire dal 1° febbraio 2003, gli importi orari e mensili definiti in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonchè delle linee tendenziali estrapolate – ed erogati quale anticipo dell’elemento economico territoriale sono i seguenti:
Livello | Categorie | Mensile | Orario |
7 | Quadri ed impiegati di 1ª super | 109,69 | 0,63 |
6 | Impiegati di 1ª | 98,72 | 0,57 |
5 | Impiegati di 2ª | 82,27 | 0,48 |
4 | Impiegati ed operai di 4° livello | 76,78 | 0,44 |
3 | Impiegati di 3ª e operai specializzati | 71,30 | 0,41 |
2 | Impiegati di 4ª e operai qualificati | 64,17 | 0,37 |
1 | Impiegati 4ª primo impiego e operai comuni | 54,84 | 0,32 |
– | Custodi, portinai e fattorini | 0,28 | |
– | Custodi, portinai, guardiani (con alloggio) | 0,25 | |
A partire dal 1° gennaio 2004, gli importi mensili e orari definiti in via presuntiva – sulla base dei dati parziali nonchè delle linee tendenziali estrapolate – ed erogati quale anticipo dell’elemento economico territoriale sono i seguenti: | |||
Livello | Categorie | Mensile | Orario |
7 | Quadri ed impiegati di 1ª super | 139,60 | 0,81 |
6 | Impiegati di 1ª | 125,64 | 0,73 |
5 | Impiegati di 2ª | 104,70 | 0,61 |
4 | Impiegati ed operai di 4° livello | 97,72 | 0,56 |
3 | Impiegati di 3ª e operai specializzati | 90,74 | 0,52 |
2 | Impiegati di 4ª e operai qualificati | 81,67 | 0,47 |
1 | Impiegati 4ª primo impiego e operai comuni | 69,80 | 0,40 |
– | Custodi, portinai e fattorini | 0,36 | |
– | Custodi, portinai, guardiani (con alloggio) | 0,32 | |
Le parti si danno atto che la struttura dell’elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l’andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato art. 2. |
Art. 12 – Indennità per lavori speciali disagiati
Per i lavori di costruzione di linee elettriche e telefoniche di cui al gruppo E art. 21 del c.c.n.l. 7-10-87 viene confermata la percentuale del 15% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) art. 25 del C.C.N.L. per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
Art.13 – Cassa edile
Le parti concordano sulla necessità di sviluppare al massimo le potenzialità della Cassa Edile della Provincia di Bari per aderire meglio alla realtà del settore, alle sue esigenze, per migliorare le prestazioni che si effettuano ai lavoratori iscritti. Perciò si conferma l’esigenza di:
1) Al fine di favorire uno sviluppo armonico dell’industria edile in provincia di Bari attraverso una più adeguata conoscenza del settore, le parti riconfermano di istituire presso la Cassa Edile un osservatorio – banca dati – i cui compiti, tempi e modalità di attuazione saranno definiti dalle parti.
2) Procedere alla revisione della regolamentazione delle prestazioni facoltative della Cassa alla luce di eventuali nuove esigenze che dovessero emergere, compatibilmente con le disponibilità finanziarie. Le parti, inoltre, impegnano i propri rappresentanti in seno agli organi di gestione della Cassa Edile affinchè il processo di ristrutturazione degli Uffici, per adeguarli alle funzioni dell’ Ente, venga avviato e completato in tempi brevi.
Nel rispetto ed attuazione dell’art. 37 del vigente c.c.n.l. e con riferimento al 6° comma dello stesso art. 37, il contributo dovuto alla Cassa Edile viene fissato dal 1 febbraio 2003 complessivamente nella misura del 1,90% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 su tutte le ore normali contrattuali effettivamente prestate. Detto contributo è ripartito, secondo la normativa prevista all’8° capoverso dell’art. 37 del c.c.n.l. 29 gennaio 2000, nella misura di 5/6 (1,58%) a carico del datore di lavoro e nella misura di 1/6 (0,32%) a carico del lavoratore. Il versamento della percentuale di cui all’art. 19 (18,5%) del c.c.n.l. 29 gennaio 2000 nonchè di ogni altro contributo dovuto alla Cassa Edile deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso. Nel caso in cui l’impresa non effettui il versamento entro il termine indicato al comma precedente, l’aliquota per il contributo alla Cassa Edile anziché nella misura del 1,90% è fissata nelle seguenti misure:
a) in caso di versamento oltre il termine su indicato e fino all’ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso: 2,33%;
b) in caso di versamento oltre il termine indicato alla lett. a) e fino all’ultimo giorno del quinto mese successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso: 2,65%;
c) in caso di versamento oltre il termine indicato alla lett. b) e fino all’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso: 3,05%. Se il versamento totale o parziale dovesse essere effettuato oltre il termine di cui alla lettera “c)”, ferma restando l’aliquota ivi indicata, l’impresa sarà tenuta a versare alla Cassa Edile una maggiorazione pari al 5% annuo su tutto quanto dovuto a partire dal primo giorno dell’ottavo mese successivo a quello di scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso. Il Comitato di Gestione della Cassa, secondo autonome valutazioni, esperirà quelle azioni che riterrà opportune per il recupero di eventuali crediti e per l’eliminazione di situazioni di persistente morosità. In conformità a quanto previsto dal punto b) dell’art. 37 del vigente C.C.N.L. le parti convengono che una volta all’anno oppure, in sede di primo versamento in caso di nuovi lavori, le imprese rilascino alla Cassa Edile dichiarazione scritta con la quale si impegnano ad applicare nei confronti dei propri dipendenti il C.C.N.L. 29.01.2000 e successive eventuali modificazioni, il presente contratto integrativo provinciale e successive eventuali modificazioni, nonché ad aderire allo Statuto ed al Regolamento della Cassa Edile stessa.
Le parti convengono altresì che ogni operaio iscritto alla Cassa Edile rilasci alla stessa la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto……………………….chiede di poter fruire del servizio e delle prestazioni della Cassa Edile della Provincia di Bari, a norma del C.C.N.L. 29.01.2000 per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili ed affini, del contratto integrativo provinciale, dello Statuto e Regolamento della Cassa Edile, nonchè dei contratti collettivi nazionali e provinciali che saranno eventualmente stipulati in prosieguo.
Lo scrivente si impegna inoltre ad osservare integralmente il contratto nazionale, quello provinciale e gli altri atti normativi sopra richiamati. La presente adesione è valida per tutta la durata del C.C.N.L. e dell’integrativo provinciale cui si riferisce e si intende tacitamente rinnovata anche per i successivi eventuali contratti e modifiche statuarie e regolamentari della Cassa Edile. Il sottoscritto consente fin da ora alla Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione a chiunque ne competa».
Art. 14 – Modalità di versamento della percentuale di cui all’art. 19 del c.c.n.l. 29-01-2000
Il versamento della percentuale di cui all’art.19 del c.c.n.l. 6-7- 83 e del successivo Accordo Nazionale 8 –4-1986, deve essere effettuato dalle aziende entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di paga cui si riferisce il versamento stesso. Con riferimento al sesto comma dello stesso art. 19 del c.c.n.l. il trattamento economico suddetto, spettante agli operai per i periodi di assenza da lavoro per malattia o infortunio, nei limiti della conservazione del posto, viene assolto dalle imprese, con effetto liberatorio, con le seguenti percentuali: | ||
Giornata di carenza INPS e INAIL | 18,50% | |
Dal 4° giorno di malattia in poi | 18,50% | |
Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale | 7,4% | |
Dal 91° giorno d’infortunio o malattia professionale in poi | 4,6% | |
Accantonamento netto presso la Cassa Edile | ||
L’importo che deve essere accantonato presso la Cassa Edile è pari al 14,2%, computato sulla stessa retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione di cui all’art. 19. Nei casi di assenza per malattia, infortunio o malattia professionale le percentuali da accantonare sono le seguenti: | ||
Giornata di carenza INPS e INAIL | 14,2% | |
Dal 4° giorno di malattia in poi | 14,2% | |
Dal 4° al 90° giorno di infortunio o malattia professionale | 5,7% | |
Dal 91° giorno d’infortunio o malattia professionale in poi | 3,6% | |
ll sistema convenzionale su indicato non si applica per i periodi di paga nei quali non vi sia retribuzione diretta a carico del datore di lavoro per lavoro prestato per l’intero periodo ( malattia e infortunio ). Pertanto in tali casi le imposte ed i contributi effettivi sugli accantonamenti sono detratti dall’impresa dagli accantonamenti stessi. Le parti raccomandano che il Comitato di Gestione della Cassa Edile disponga per l’invio degli assegni relativi alla liquidazione delle spettanze afferenti a ferie e gratifica natalizia, alla data del 15 luglio di ogni anno per il semestre ottobre – marzo e del 30 novembre, compatibilmente con le possibilità della Cassa Edile e comunque non oltre il 15 dicembre di ogni anno, per il semestre aprile – settembre. |
Art. 15 – Anzianità professionale edile
In applicazione di quanto previsto dall’art. 30 del c.c.n.l. 29.01.2000 e dall’accordo sottoscritto tra le Parti in data 29 gennaio 1999, e fermo restando che alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell’anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita in relazione all’esigenze della Gestione, le parti fissano il contributo per APE ordinaria, a decorrere dal 1° febbraio 1999, nella misura del 3,20%. Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del C.C.N.L. 29.01.2000 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonchè sul trattamento economico per le festività di cui all’art. 18 del richiamato contratto nazionale.
VERBALE DI ACCORDO
L’anno 1999, il giorno 29 del mese di gennaio in Bari, presso la sede dell’Associazione degli industriali della Provincia di Bari tra l’Associazione degli Industriali della Provincia di Bari – Sezione Industria Edile ed affine e la FILLEA CGIL, FILCA CISL e FENEAL UIL in applicazione dell’art. 30 del c.c.n.l. 5-7-95 e fermo restando che alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell’anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita in relazione alle esigenze della Gestione, le parti convengono che:
– a partire dal 1° febbraio 1999 l’attuale contributo per A.P.E. ordinaria del 4% è fissato nella misura del 3,20%;
– il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del c.c.n.l. 5-7-95 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonchè sul trattamento economico per le festività di cui all’art. 18 del precitato contratto di lavoro;
– il contributo per A.P.E. Straordinaria rimane confermato nella misura dello 0,50%. (1)
(1)Contribuzione cessata a decorrere dal 01.01.2004
Art. 16 – Quote di adesione contrattuale
Con riferimento alla norma contenuta all’art. 37 lettera c) del C.c.n.l. 29 gennaio 2000 le quote di adesione contrattuale vengono fissate a decorrere dal 1° ottobre 2003 nella misura paritetica dello 0,78% ( in totale 1,56%) così ripartite:
– 0,60% per quota paritetica provinciale di adesione contrattuale;
– 0,18% per quota paritetica nazionale di adesione contrattuale.
Le quote in parola vengono computate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del c.c.n.l. vigente, maggiorati del 18,5% e del 4,95%. Dichiarazione a verbale Le Federazioni Provinciali FE.N.E.A.L., F.I.L.C.A., F.I.L.L.E.A. dichiarano che dalla propria quota di adesione contrattuale potrà essere stornato uno 0,05% da devolvere alle rispettive strutture regionali.
Art. 17 – Quote Sindacali
È in facoltà degli operai edili di cedere alle Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori stipulanti il presente contratto un contributo da prelevarsi sulle spettanze versate in loro favore presso la Cassa Edile mediante delega sottoscritta dagli stessi operai, convalidata dalla Organizzazione Sindacale beneficiaria e presentata alla Cassa Edile la quale, dopo aver effettuato la trattenuta sulle somme accantonate a favore dei lavoratori cedenti, provvederà ai relativi versamenti a favore delle Organizzazioni beneficiarie. La misura del contributo in parola è del 5,10% sulla somma accantonata a titolo di ferie e gratifica natalizia. Comunque il minimo semestrale di detto contributo è pari a €15,00 purchè vi sia capienza. Resta convenuto che le deleghe già depositate conservano validità nonostante ogni variazione contributiva . L’iscrizione contenente una revoca ad altra organizzazione sindacale, acquista validità a partire dal 1° Ottobre successivo alla data di sottoscrizione, vale a dire con l’inizio del nuovo anno amministrativo Cassa Edile. Ogni successiva sottoscrizione di ulteriore delega/revoca da parte dello stesso lavoratore nel corso del medesimo anno amministrativo Cassa Edile, è inefficace.
Art. 18 – Ambiente di lavoro – Comitato Paritetico territoriale Prevenzione infortuni, igiene ed ambiente di lavoro
Le Parti in attuazione di quanto previsto dal vigente ccnl riconfermano la volontà di mantenere alto il livello di attenzione sulle problematiche inerenti la salute e sicurezza dei lavoratori e invitano il Comitato Paritetico Territoriale ad avviare, in via sperimentale, a favore delle imprese in regola con i versamenti alla Cassa Edile ed alla stessa iscritte, un’attività di consulenza ed assistenza nell’applicazione delle norme di legge sugli apprestamenti, e le misure prevenzionali e sull’igiene del lavoro, nonchè sulle condizioni ambientali in genere. Per il finanziamento del Comitato Paritetico Territoriale si provvede, a decorrere dal 1° febbraio 2003, mediante: – una quota parte, pari allo 0,10% del contributo di pertinenza del Formedil; pertanto, a deccorrere da tale data il contributo dell’1% di pertinenza del Formedil va ripartito in 0,90% per il Formedil e 0,10% per il Comitato Paritetico – il contributo pari allo 0,05% di cui all’art. 3 – Diritto allo studio – del ccpl 8/2/99 che, per il periodo di vigenza del presente contratto e salvo diverso accordo cui le Parti dovessero pervenire in occasione del rinnovo del presente integrativo, verrà stornato a favore del CPT. I contributi su riportati, che continueranno ad essere calcolati con le modalità in atto, verranno dalla Cassa Edile accreditati su conto corrente intestato al Comitato Paritetico. Le Parti riconosciuta l’importanza che riveste la figura del Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza Terr itoriale concordano di procedere entro il 30 settembre 2006 alla predisposizione di un regolamento che disciplini tale figura in conformità a quanto stabilito dall’art. 88 del C.C.N.L. 29 gennaio 2000. Agli oneri connessi alla figura del RLSI si provvederà attraverso l’istituzione di un apposito fondo presso la Cassa Edile finanziato da un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,10%, e dovuto alla stessa Cassa Edile, che avrà decorrenza dal 1° ottobre 2006 e da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 del ccnl vigente su tutte le ore normali contrattuali effettivamente lavorate. In via del tutto eccezionale un importo pari a 250.000,00 euro verrà dalla Cassa Edile trasferito dal fondo del diritto allo studio al fondo per RLST. Il fondo di cui al presente articolo verrà costituito dal 1° ottobre 2003 e dalla stessa data si procederà al trasferimento della somma di cui al capoverso precedente.
Art. 19 – Prevenzione infortuni
In applicazione delle norme di legge in materia l’impresa fornirà in uso ai lavoratori dipendenti i mezzi protettivi idonei per la sicurezza nelle specifiche lavorazioni. Per ogni controversia valgono le norme contenute nell’art. 6 del Regolamento 3-6-80 del Comitato Paritetico Provinciale Prevenzione Infor t u n i , Igiene e Ambiente di lavoro.
Art. 20 – Disciplina dell’impiego di mano d’opera negli appalti e subappalti
Si ribadisce la validità di quanto previsto dall’art. 15 del c.c.n.l. e, al fine di favorirne la sua completa applicazione si stabilisce che l’obbligo della comunicazione ai dirigenti delle R.S.A. o, in mancanza di questa, ai Sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell’organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, deve essere effettuata 20 giorni prima dell’inizio dei medesimi. La comunicazione di cui al comma precedente deve contenere la denominazione dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice, l’indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati. Tutto ciò premesso le parti convengono che, per quanto non previsto dal citato articolo del c.c.n.l., valgono le disposizioni delle leggi vigenti.
Art. 21 – Inscindibilità, condizioni di miglior favore e norme di rinvio
Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili tra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento. Ferma restando l’indiscindibilità di cui al comma precedente, restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto. Per tutto quanto non previsto e non regolato dal presente contratto valgono le disposizioni contenute nel C.C.N.L. 7-10-87 ivi compresa la premessa allo stesso, nonchè quanto contenuto nel precedente contratto integrativo provinciale.
Art. 22 – Decorrenza e durata
Le norme del presente contratto, salvo le decorrenze espressamente indicate, entrano in vigore per tutto il territorio della Provincia di Bari dal 1° febbraio 2003 ed hanno durata per il periodo di 4 anni, salvo diverse disposizioni fissate in sede di rinnovo del C.C.N.L. 29 gennaio 2000.