ARTICOLI | TITOLI |
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Art.21 | Assegno ai familiari degli operai deceduti per cause naturali o per cause di servizio |
Art.22 | Colonie marine e montane |
Art.23 | Contributo per soggiorni di convalescenza a favore degli operai – Soppresso con decorrenza 01/10/2020 a seguito dell'operatività del Fondo Sanedil |
Art.24 | Contributo per l'acquisto di protesi ortopediche, ortofoniche, odontoiatriche, trattamento di ortodonzia fissa e funzionale e occhiali da vista – Soppresso con decorrenza 01/10/2020 a seguito dell'operatività del Fondo Sanedil |
Art.25 | Contributo a favore di operai che hanno il coniuge e/o i figli portatori di handicap |
Art.26 | Contributo a favore degli operai e dei loro familiari che sostengono spese a seguito di interventi chirurgici o degenze ospedaliere per gravi malattie – Soppresso con decorrenza 01/10/2020 a seguito dell'operatività del Fondo Sanedil |
Art.26 bis | Contributo, una tantum, per spese mediche specialistiche – Soppresso con decorrenza 01/10/2020 a seguito dell'operatività del Fondo Sanedil |
Art.26 ter | Contributo per cure termali – Soppresso con decorrenza 01/10/2020 a seguito dell'operatività del Fondo Sanedil |
Art.27 | Indumenti da lavoro – Soppresso con accordo provinciale del 13 aprile 2012 con decorrenza a partire dal 1/10/2011 |
Art.28 | Assegni di studio per i figli degli operai che frequentano la scuola media inferiore, la scuola media superiore, l'università |
Art.29 | Indumenti scolastici e materiale didattico ai figli degli operai della prima elementare |
Art.30 | Contributo in occasione del matrimonio |
Art.30 bis | Contributo per la nascita dei figli |
Art.31 | Viaggi di studio |
Art.32 | Soggiorno gratuito per i pensionati – Soppresso con accordo provinciale del 13 aprile 2012 con decorrenza a partire dal 1/10/2011 |
Art. 21 – Assegno ai familiari degli operai deceduti per cause naturali o per cause di servizio
In caso di decesso del lavoratore per cause naturali o di servizio, la Cassa Edile corrisponde al coniuge un assegno di euro 503. In caso di mancanza del coniuge tale importo sarà corrisposto ai figli o, in mancanza, agli equiparati che concorrono a formare il nucleo familiare che da diritto a percepire l’assegno per nucleo familiare. Tale somma è maggiorata di euro 134 per ogni familiare risultante a carico dallo stato di famiglia alla data del decesso che concorreva a formare il nucleo familiare che da diritto a percepire l’assegno per nucleo familiare. In relazione a quanto previsto al 1° e 2° comma del presente articolo i figli e gli equiparati ai figli concorrono a formare il nucleo familiare anche se maggiorenni, semprechè presenti nello stato di famiglia. Acquisiscono il diritto alla prestazione i lavoratori nei cui confronti ricorrono le condizioni generali previste dal presente regolamento. Per ottenere tale prestazione, gli aventi causa devono presentare domanda alla Cassa Edile su moduli preposti dalla stessa, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla data del decesso, allegando i seguenti documenti:
a) certificato di morte;
b) stato di famiglia alla data del decesso;
c) atto notorio in caso di più eredi;
d) delega con firme autenticate nel caso che più eredi autorizzino il pagamento ad uno solo di essi;
e) autorizzazione del giudice tutelare in caso di presenza di minori.
Per evento si intende la data del decesso.
Art. 22 – Colonie marine e montane
Ai soggiorni estivi marini e montani sono ammessi gratuitamente, nei limiti e con i criteri da fissarsi annualmente dal Comitato di Gestione i figli degli operai iscritti alla Cassa.
I bimbi devono essere di età compresa tra i 6 e gli 11 anni compiuti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di fruizione della prestazione.
Acquisiscono il diritto alla prestazione i lavoratori nei cui confronti ricorrono le condizioni generali previste dal presente regolamento.
Per tale prestazione l’evento si identifica con il mese in cui deve essere inoltrata la domanda che, redatta su appositi moduli predisposti gratuitamente dalla Cassa Edile, deve essere presentata, a pena di decadenza, agli uffici entro il 31 gennaio di ogni anno. Per evento si intende il mese di gennaio.
La domanda va corredata dello stato di famiglia, della copia del libretto A.S.L. del bambino e della documentazione richiesta di volta in volta.
La Cassa Edile, oltre al pagamento totale della retta di soggiorno in colonia, provvederà a dotare i bimbi di un corredino completo ed al loro trasporto in colonia (sia per l’andata che per il ritorno).
Art. 25 – Contributo a favore di operai che hanno il coniuge e/o i figli portatori di handicap
A favore dei lavoratori iscritti che abbiano il coniuge e/o figli presenti nello stato di famiglia e fiscalmente a carico che si trovano in condizioni di disabilità psichica, fisica e psicofisica la Cassa Edile eroga una volta l’anno, un contributo non superiore a euro 540.
Il Comitato di Gestione della Cassa valuta, per ogni singolo caso, l’entità del contributo che dovrà comunque rimanere nei limiti dell’importo indicato nel comma precedente. Per avere diritto alla prestazione il lavoratore deve trovarsi nelle condizioni generali previste dal presente regolamento; percepire un reddito individuale che non dovrà essere superiore a euro 28400,00 lordi.
Il lavoratore deve presentare domanda redatta su appositi moduli preposti dalla Cassa Edile esibendo:
– documentazione sanitaria rilasciata dalla competente struttura pubblica comprovante l’infermità fisica, psichica, psico-fisica e relativa percentuale che non deve essere inferiore al 50%;
– Stato di famiglia;
– fotocopia Mod. UNICO, Mod. 730 o, in mancanza, Mod. CUD dell’anno precedente alla data della domanda.
Per evento si intende la data della domanda.
Art. 28 – Assegni di studio per i figli degli operai che frequentano la scuola media inferiore, la scuola media superiore, l’università
Ai figli dei lavoratori iscritti che frequentano la Scuola Media Inferiore, la Cassa Edile corrisponde assegni di studio del valore di euro 210,00.
Ai figli dei lavoratori iscritti che frequentano la Scuola Media Superiore, la Cassa Edile corrisponde un assegno di studio del valore di euro 260,00.
Ai figli dei lavoratori iscritti che frequentano la Scuola per Geometri, il contributo è fissato in euro 310,00.
Detti assegni verranno concessi per gli anni scolastici per i quali i figli dei lavoratori hanno conseguito la promozione senza debito formativo.
Per ciascun anno accademico sono conferiti assegni di studio dell’importo di euro 775,00 ai figli o al coniuge convivente e fiscalmente a carico degli operai iscritti alla Cassa Edile che siano studenti universitari.
Per gli studenti che frequentano corsi di laurea breve il contributo è fissato in euro 520,00.
Sono ammessi a fruire di detti assegni di studio gli studenti che hanno superato tutti gli esami previsti dal piano di studi dell’anno in cui si verifica l’evento meno due.
Agli studenti che frequentano corsi di laurea nella facoltà di Ingegneria Edile e di Architettura, l’importo di cui sopra è pari a euro 1.300,00.
Acquisiscono il diritto alla prestazione i lavoratori nei cui confronti ricorrano le condizioni generali previste dal presente Regolamento.
Si precisa che, nella fattispecie, l’evento è rappresentato dalla fine dell’anno scolastico per la Scuola Media Inferiore e superiore e dal termine dell’anno accademico per gli universitari.
Le domande redatte su un apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, dovranno essere presentate a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno per le Scuole Medie Inferiori e Superiori ed entro il 31 maggio dell’anno successivo all’anno accademico per il quale viene chiesta la prestazione per gli universitari.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) stato di famiglia;
b) certificato scolastico rilasciato dalla segreteria dell’istituto con dichiarazione che lo studente ha frequentato e ha conseguito la promozione;
c) per gli universitari, certificato di iscrizione con indicazione degli esami sostenuti, delle votazioni riportate, del numero degli esami previsti dal piano di studi;
d) fotocopia del codice fiscale del lavoratore.
Art. 29 – Indumenti scolastici e materiale didattico ai figli degli operai della prima elementare
Agli operai iscritti che si trovino nelle condizioni generali previste dal presente Regolamento, in occasione della iscrizione e frequenza dei loro figli alla 1ª classe Elementare, la Cassa Edile assegna un contributo di euro 100,00 a parziale rimborso delle spese sostenute per acquisto di indumenti e materiale didattico.
Si precisa che, nella fattispecie, l’evento è rappresentato dalla data di inizio dell’anno scolastico.
La domanda redatta su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile, deve essere presentata entro il termine di decadenza del 31 ottobre di ogni anno corredata dello stato di famiglia o documento equipollente, del certificato di frequenza alla 1ª Elementare, del codice fiscale del lavoratore.
Art. 30 – Contributo in occasione del matrimonio
Ai lavoratori che si trovino nelle condizioni generali del presente Regolamento, la Cassa Edile corrisponde un contributo in occasione del matrimonio.
Il contributo in parola è pari a euro 340,00.
Le domande per ottenere la prestazione redatte su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile deve essere presentato entro e non oltre il termine di decadenza di 60 gg. dalla data in cui è stato contratto il matrimonio. Alla domanda deve essere allegato il certificato di matrimonio rilasciato dal Comune.
Art. 30 bis – Contributo per la nascita dei figli
Ai lavoratori che si trovano nelle condizioni generali previste dal presente regolamento la Cassa Edile corrisponde un contributo in occasione della nascita di figli così determinato:
-per il primo e secondo figlio euro 200 ciascuno;
-dal terzo figlio euro 400.
Le domande per ottenere la prestazione redatte su apposito modulo predisposto dalla Cassa Edile deve essere presentato entro e non oltre il termine di decadenza di 90 gg. dalla data della nascita.
Alla domanda deve essere allegato l’estratto dell’atto di nascita. Per evento si intende la data della nascita.
Art. 31 – Viaggi di studio
In via sperimentale e per il periodo di validità del contratto integrativo 29/01/2007, la Cassa Edile della provincia di Bari continuerà ad organizzare, per un numero non superiore a 50 partecipanti, secondo le condizioni di accesso e le modalità già in atto, viaggi di studio per i figli dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile.
La domanda va presentata, pena decadenza, dal 1° al 31 marzo di ogni anno. Per evento si intende il mese di marzo.