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Regolamento

Verbale di accordo

L’anno 2012 il giorno 13 del mese di Aprile in Bari presso la sede della Confindustria Bari e BAT

tra

l’ANCE Bari e BAT – rappresentata dal Suo Presidente Ing. Domenico De Bartolomeo e dai Vice Presidenti Arch. Giuseppe Fragasso, Ing. Nicola Bonerba, Dott. Francesco De Fazio, Geom. Lorenzo De Santis, Ing. Salvatore Matarrese, Arch. Cosma Damiano Santoro, e dai componenti il consiglio direttivo, con l’assistenza del Direttore Dott. Ugo Stefanelli e dei sigg. Giuseppe Bisceglie e Pasquale Valente

e

la FENEAL UIL rappresentata dal Segretario responsabile sig. Salvatore Bevilacqua e dai componenti la segreteria sigg. Giovanni Cordasco, Francesco Pappolla, Vincenzo Tarallo, Saverio Loiudice e Domenico Benedetti;
la FILCA CISL rappresentata dal Segretario generale sig. Tommaso Contaldo e dai componenti la segreteria sigg. Antonio Delle Noci, Vincenzo Tursi, Gianmarco Passiatore, Silvio Gullì, Francesca Porcelluzzi, Antonia Sinisi, Simona Bruni e Luigi Sideri;
la FILLEA CGIL rappresentata dai Segretari generali sigg. Silvano Penna e Giovanni Massaro e dai componenti la segreteria sigg. Saverio Fraccalvieri, Ignazio Savino e Angela Prisciantelli.

Al regolamento delle prestazioni facoltative della Cassa Edile della Provincia di Bari, ad oggi in vigore, viene aggiunta la seguente prestazione.

Prestazione per carenza di malattia
Viene istituita a favore degli operai una prestazione facoltativa della Cassa Edile a titolo di contributo per carenza di malattia di durata fino a sei giorni.
La Cassa Edile corrisponderà, nei limiti di quanto previsto al comma che segue, per ciascuno dei primi tre giorni di malattia, se coincidenti con giornate lavorative, gli importi massimi di seguito indicati:
– OP. IV° livello euro 17,00 per giorno di carenza indennizzato;
– OP. III° livello (operaio specializzato) euro 16,00 per giorno di carenza indennizzato;
– OP. II° livello (operaio qualificato) euro 15,00 per giorno di carenza indennizzato;
– OP. I° livello (operaio comune) euro 13,00 per giorno di carenza indennizzato;
Tale prestazione è riconosciuta per un solo evento di malattia in un anno (dal 1 ottobre al 30 settembre).
La prestazione viene introdotta per la durata di tre anni dal 01/10/2011 al 30/09/2014 ed ha carattere sperimentale, con efficacia fino alla predetta data del 30/09/2014.
La prestazione si applica agli eventi morbosi insorti dall’01/10/2011 e fino al 30/09/2014.
Per ottenere la prestazione il lavoratore deve presentare domanda alla Cassa, corredata da copia del certificato medico.
La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dalla Cassa, deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di inizio della malattia.
Per le malattie insorte dal 1° ottobre 2011 alla data odierna i lavoratori interessati, a pena di decadenza, dovranno presentare la domanda, redatta su apposito modulo predisposto dalla Cassa, entro 60 giorni dalla data odierna.
Fermo restando quanto precisato al comma seguente acquisiscono il diritto alla prestazione i lavoratori nei cui confronti ricorrono le condizioni generali previste dal regolamento per godere delle prestazioni facoltative erogate dalla Cassa Edile della Provincia di Bari.
La prestazione non spetta per le malattie insorte immediatamente prima e/o immediatamente dopo giornate festive o non lavorative e quando la certificazione medica è rilasciata in giorno diverso da quello dal quale il lavoratore dichiara di essere ammalato o se il lavoratore si sia sottratto alla effettuazione della visita domiciliare di controllo.
Nel confermare che alle prestazioni facoltative si fa fronte entro i limiti delle disponibilità dell’esercizio finanziario accertate dal Comitato di gestione della Cassa Edile di Bari, si conviene che per consentire la erogazione della presente prestazione venga destinato un importo annuale non superiore a euro 200.000,00 prelevato dalle somme destinate da bilancio di previsione alle prestazioni facoltative.

Ai fini del rispetto dei limiti massimi di spesa su indicati il Comitato di gestione della Cassa Edile, ferma restando l’ammissione di tutte le domande presentate e valutate ammissibili perché in possesso dei requisiti previsti, provvede alla riduzione delle somme richieste da ciascun lavoratore, in misura pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo.

Abolizione prestazioni
A decorrere dall’esercizio finanziario 1° ottobre 2011 sono abolite le prestazioni facoltative riconosciute dalla Cassa Edile della Provincia di Bari dal titolo “Soggiorno gratuito per i pensionati”, “Indumenti da lavoro”.

L’efficacia della presente ipotesi di accordo è condizionata al positivo scioglimento della riserva che entrambe le Parti hanno apposto e che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 2012.

Letto, confermato e sottoscritto.

Art. 14 – Condizioni per l’assistenza

La Cassa Edile fornisce, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, la propria assistenza nelle forme previste dal presente Regolamento soltanto agli operai iscritti alla Cassa medesima, relativamente ai quali risultino regolarmente versati, nei modi e termini previsti dal presente Regolamento, e/o dagli accordi nazionali e locali, i contributi, le percentuali e le maggiorazioni di cui all’art. 3 del presente Regolamento di Gestione. È altresì necessario che gli operai abbiano rilasciato la dichiarazione scritta di adesione di cui all’art. 37 lett. B) del CCNL 29-1-2000.

Art. 15 – Sospensione delle assistenze

Qualsiasi forma di assistenza facoltativa deve essere sospesa durante i periodi di astensione volontaria dal lavoro da parte dell’operaio. Il Comitato di Gestione può tuttavia, a suo insindacabile giudizio, deliberare la continuazione delle forme di assistenza eventualmente in corso, in caso di effettiva e comprovata necessità da parte dei richiedenti.

Art. 16 – Registrazione delle assistenze

Di tutte le assistenze date, in qualsiasi forma, agli operai, deve essere tenuta registrazione cronologica con l’indicazione degli importi erogati.

Art. 17 – Spese postali

Le spese postali per l’invio a domicilio di tutte le comunicazioni effettuate in qualsiasi forma, rispettivamente a ditte ed operai, sono a carico della Cassa Edile.

Art. 18 – Condizioni generali per avere diritto alle prestazioni obbligatorie e facoltative

Le prestazioni di cui al punto 1) dell’art. 10 sono corrisposte dalla Cassa Edile agli operai iscritti nei confronti dei quali ricorrono i presupposti previsti dal vigente c.c.n.l. dell’edilizia. Le prestazioni di cui al punto 2) dell’art. 10 sono corrisposte dalla cassa edile a favore degli operai che si trovino nelle condizioni di beneficiarne – nelle forme e secondo le modalità stabilite a seconda dei casi – e che risultino alle dipendenze, alla data dell’evento o nel mese immediatamente precedente all’evento stesso, da impresa edile in regola con i versamenti alla Cassa Edile. Per beneficiare delle prestazioni di cui al punto 2) dell’art. 10) del presente regolamento è, inoltre, necessario che l’operaio interessato possa far valere, nel biennio precedente l’evento, almeno 1200 ore computando a tale effetto le ore di lavoro prestate nonché le ore di assenza dal lavoro indennizzate dall’INPS e le ore di assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale indennizzata dall’INAIL.

Art. 19 – Prestazioni in caso di malattia, infortunio sul lavoro e malattia professionale

Le prestazioni agli operai in caso di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, quali previste dall’allegato e) del contratto collettivo nazionale di lavoro 06/07/1983, sono corrisposte dalla Cassa Edile. A decorrere dall1/4/1988, le modalità di erogazione di tali prestazioni si intendono adeguate alla normativa prevista dal ccnl 07/10/1987 e annesso “protocollo sul trattamento di malattia ed infortunio”.

Art. 20 – Anzianità professionale edile

La Cassa Edile provvede ad erogare gli importi relativi all’anzianità professionale edile nelle ricorrenze e secondo le modalità di volta in volta stabilite dalle Organizzazioni Nazionali di categoria ai sensi di quanto previsto dal CCNL.